Art. 2
In vigore dal 13 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (JO L 217 del 17.6.2004, p. 10).
(2) GU L 250 del 24.7.2004, pag. 7.
ALLEGATO
Quantitativi disponibili per il periodo di cui all' del regolamento (CE) n. 1279/98 che va dal 1o gennaio al 30 giugno 2005
Paese d'origine
Numero d'ordine
Codice NC
Quantitativo disponibile
(t)
Romania
09.4753
0201
0202
2 860
09.4765
0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51
100
09.4768
1602 50
415
Bulgaria
09.4651
0201
0202
125
Storico versioni
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