Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (1)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (JO L 217 del 17.6.2004, p. 10). (2)  GU L 250 del 24.7.2004, pag. 7. ALLEGATO Quantitativi disponibili per il periodo di cui all' del regolamento (CE) n. 1279/98 che va dal 1o gennaio al 30 giugno 2005 Paese d'origine Numero d'ordine Codice NC Quantitativo disponibile (t) Romania 09.4753 0201 0202 2 860 09.4765 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 100 09.4768 1602 50 415 Bulgaria 09.4651 0201 0202 125
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2122:oj#art-2