Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:
In vigore dal 10 dic 2004
1)
L’articolo 4 è modificato come segue:
a)
il titolo è sostituito dal titolo seguente:
«Articolo 4
Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento»
b)
al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«Per coprire una parte delle spese relative agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento descritti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1432/2003, gli aiuti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concessi:
a)
direttamente in conto capitale; o
b)
indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.»
2)
All’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
«La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4,
—
il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’ del regolamento (CE) n. 1260/1999,
—
il 30 % nelle altre regioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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