Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:

In vigore dal 10 dic 2004
1) L’articolo 4 è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal titolo seguente: «Articolo 4 Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento» b) al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Per coprire una parte delle spese relative agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento descritti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1432/2003, gli aiuti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concessi: a) direttamente in conto capitale; o b) indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.» 2) All’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4, — il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’ del regolamento (CE) n. 1260/1999, — il 30 % nelle altre regioni.»
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