Art. 2
In vigore dal 10 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(3) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 19.
(4) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.
(5) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
Storico versioni
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