Art. 1

Nel regolamento (CE) n. 634/2004 si inseriscono i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

In vigore dal 10 dic 2004
«Articolo 3 bis In deroga all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e soltanto per i nuovi Stati membri, le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96, devono informare le competenti autorità dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale al più tardi 120 giorni dopo essere stati riconosciuti o prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (5), e comunque non oltre il 21 gennaio 2005. Articolo 3 ter In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2111/2003, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e soltanto per i nuovi Stati membri, i contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi debbono essere stipulati entro il 1o febbraio 2005.»
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