Art. 1

In vigore dal 6 dic 2004
In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2837/93, la Grecia è autorizzata, per il 2004, a pagare l’aiuto forfettario all’ettaro per la conservazione degli oliveti, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2019/93, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2004 e il 31 gennaio 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2084:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2084 | Portale Normativo