Art. 1
In vigore dal 6 dic 2004
In deroga all’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2837/93, la Grecia è autorizzata, per il 2004, a pagare l’aiuto forfettario all’ettaro per la conservazione degli oliveti, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2019/93, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2004 e il 31 gennaio 2005.
Storico versioni
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