Art. 2

In vigore dal 1 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004. Per la Commissione Peter MANDELSON Membro della Commissione (1)  GU L 135 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1). (2)  GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53. ALLEGATO 664 India Adeguamento Gruppo Cat. Unità Limite 2004 Limite adeguato Quantità in unità Quantità in tonnellate % Flessibilità Nuovo limite adeguato IA 3 kg 38 567 000 34 138 690 – 4 000 000 – 4 000 – 10,4 Trasferimento alle categorie 4, 5, 6 30 138 690 IB 4 Pezzi 100 237 000 118 908 122 6 480 000 1 000 6,5 Trasferimento dalla categoria 3 125 388 122 IB 5 Pezzi 53 303 000 51 901 809 9 060 000 2 000 17,0 Trasferimento dalla categoria 3 60 961 809 IB 6 Pezzi 13 706 000 15 876 615 1 760 000 1 000 12,8 Trasferimento dalla categoria 3 17 636 615
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