Art. 2
In vigore dal 1 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 135 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).
(2) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.
ALLEGATO
664 India
Adeguamento
Gruppo
Cat.
Unità
Limite 2004
Limite adeguato
Quantità in unità
Quantità in tonnellate
%
Flessibilità
Nuovo limite adeguato
IA
3
kg
38 567 000
34 138 690
– 4 000 000
– 4 000
– 10,4
Trasferimento alle categorie 4, 5, 6
30 138 690
IB
4
Pezzi
100 237 000
118 908 122
6 480 000
1 000
6,5
Trasferimento dalla categoria 3
125 388 122
IB
5
Pezzi
53 303 000
51 901 809
9 060 000
2 000
17,0
Trasferimento dalla categoria 3
60 961 809
IB
6
Pezzi
13 706 000
15 876 615
1 760 000
1 000
12,8
Trasferimento dalla categoria 3
17 636 615
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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