Art. 3
In vigore dal 29 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.
(3) GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.
(4) GU L 150 dell’8.6.2002, pagg. 1 e 17.
(5) GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1.
(6) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67.
(7) GU C 122 del 25.4.2001, pag. 2.
(8) GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.
(9) Ogniqualvolta necessario, i dati sono indicizzati (1998 = 100) o forniti in una forcella per motivi di riservatezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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