Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004. Per il Consiglio Il Presidente L. J. BRINKHORST (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. (3)  GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1. (4)  GU L 150 dell’8.6.2002, pagg. 1 e 17. (5)  GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1. (6)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 67. (7)  GU C 122 del 25.4.2001, pag. 2. (8)  GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25. (9)  Ogniqualvolta necessario, i dati sono indicizzati (1998 = 100) o forniti in una forcella per motivi di riservatezza.
Storico versioni

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