Art. 1
Il regolamento (CE) n. 2131/93 è modificato come segue:
In vigore dal 29 nov 2004
1)
Nell’, paragrafo 2, le parole «2 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «5 000 tonnellate».
2)
Nell'articolo 3, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente.».
3)
L'articolo 7 è modificato come segue:
a)
nel paragrafo 1, è soppressa la lettera b);
b)
nel paragrafo 2 bis è aggiunta la seguente frase:
«Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Costanza può essere considerato luogo di uscita.».
4)
Nell'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 10 EUR/t.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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