Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 2131/93 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2131/93 è modificato come segue:

In vigore dal 29 nov 2004
1) Nell’, paragrafo 2, le parole «2 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «5 000 tonnellate». 2) Nell'articolo 3, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente.». 3) L'articolo 7 è modificato come segue: a) nel paragrafo 1, è soppressa la lettera b); b) nel paragrafo 2 bis è aggiunta la seguente frase: «Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Costanza può essere considerato luogo di uscita.». 4) Nell'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 10 EUR/t.».
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