Art. 2

In vigore dal 22 nov 2004
1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Commissione Europea Direzione generale del Commercio Direzione B J-79 5/16 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877. 2.   La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni per le quali si accerti che non eludono il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell' del presente regolamento.
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