Art. 2
In vigore dal 22 nov 2004
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell' devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione Europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.
2. La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni per le quali si accerti che non eludono il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell' del presente regolamento.
Storico versioni
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