Art. 37

In vigore dal 16 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente G. ZALM (1)  Parere espresso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 64. (3)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70). (4)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1). (5)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36). (6)  Atto del Consiglio del 18 dicembre 1997 (GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1). (7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5. (10)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35). (11)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100). (12)  GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2073:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 37 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo