Art. 36

In vigore dal 16 nov 2004
Quando le autorità competenti hanno raggiunto un accordo su questioni bilaterali nei settori oggetto del presente regolamento, salvo per la soluzione di casi particolari, esse ne informano la Commissione il più rapidamente possibile. La Commissione, a sua volta, ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri.
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Art. 36 Regolamento (UE) 2004/2073 | Portale Normativo