Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 16 nov 2004
1)
all' è aggiunto il seguente trattino:
«—
con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5).
2)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti
1. Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.
Tuttavia il massimale è pari:
a)
all’80 % per le misure di cui all’, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture;
b)
all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali;
c)
al 100 % per le misure di cui all’, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4.
2. Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell’investimento.
Tuttavia il massimale è pari:
a)
al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole;
b)
al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane;
c)
al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane;
d)
al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b);
e)
al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette;
f)
al 100 % per le misure di cui all’, sedicesimo trattino.
In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l’accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento.
Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei.
3. L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2008:oj#art-1