Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1268/1999 è modificato come segue:

In vigore dal 16 nov 2004
1) all' è aggiunto il seguente trattino: «— con riferimento a Bulgaria e Romania, preparazione delle comunità rurali all’elaborazione e all’attuazione di strategie di sviluppo rurale locali e di strategie pilota di sviluppo rurale a carattere territoriale e integrato, nei limiti stabiliti dall'articolo 33 septies del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5). 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Tassi del contributo comunitario e intensità degli aiuti 1.   Il contributo comunitario non può superare il 75 % della spesa pubblica totale ammissibile. Tuttavia il massimale è pari: a) all’80 % per le misure di cui all’, quarto, settimo, undicesimo e sedicesimo trattino, e per qualsiasi progetto relativo alle infrastrutture; b) all’85 % per i progetti realizzati nell'ambito di qualunque misura, se la Commissione accerta che sono intervenute calamità naturali eccezionali; c) al 100 % per le misure di cui all’, quindicesimo trattino e all’articolo 7, paragrafo 4. 2.   Il contributo pubblico non può superare il 50 % del costo totale ammissibile dell’investimento. Tuttavia il massimale è pari: a) al 55 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole; b) al 60 % per investimenti effettuati in aziende agricole situate in zone montane; c) al 65 % per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aziende agricole situate in zone montane; d) al 75 % per gli investimenti di cui al paragrafo 1, lettera b); e) al 100 % per investimenti in infrastrutture incapaci di generare consistenti entrate nette; f) al 100 % per le misure di cui all’, sedicesimo trattino. In sede di fissazione del tasso del contributo pubblico ai fini del presente paragrafo, non si tiene conto degli aiuti nazionali destinati a facilitare l’accesso a crediti concessi senza il beneficio di alcun contributo comunitario previsto nel quadro del presente strumento. Il contributo della Comunità rispetta comunque i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato negli accordi europei. 3.   L'importo del contributo comunitario è espresso in euro.».
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