Art. 5

In vigore dal 15 nov 2004
1.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l’operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dalla licenza d’importazione di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il quantitativo indicato nella licenza d’importazione, non osta all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione. 2.   Le domande di licenze di importazione e i documenti stessi sono riservati. Essi possono quindi essere consultati solo dalle autorità nazionali competenti e dal richiedente.
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