Art. 3
In vigore dal 15 nov 2004
1. I limiti quantitativi di cui all' non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l', paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo fissato nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2041:oj#art-3