Art. 3

In vigore dal 15 nov 2004
1.   I limiti quantitativi di cui all' non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione). 2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l', paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo fissato nell'.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/2041 | Portale Normativo