Art. 2

In vigore dal 2 nov 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. BOT (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12). (2)  GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1408/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 8). (3)  Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 24) e regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 37). (4)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 3.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2004/1941 | Portale Normativo