Art. 1
In vigore dal 2 nov 2004
1. Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica dei dazi antidumping in vigore.
2. Il dazio del 13,4 % istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, di Taiwan è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2034/2003.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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