Art. 2
In vigore dal 28 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21).
(2) Ex Repubblica federale di Iugoslavia (RFI).
ALLEGATO
«ALLEGATO III B
Limiti quantitativi annui comunitari di cui all', paragrafo 1, quarto trattino
Serbia e Montenegro
Categoria
Unità
Quantitativo
1
tonnellate
2 350
2
tonnellate
2 853
2a
tonnellate
645
3
tonnellate
312
5
1 000 pezzi
1 326
6
1 000 pezzi
713
7
1 000 pezzi
386
8
1 000 pezzi
1 109
9
tonnellate
292
15
1 000 pezzi
552
16
1 000 pezzi
279
67
tonnellate
244»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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