Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2004. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21). (2)  Ex Repubblica federale di Iugoslavia (RFI). ALLEGATO «ALLEGATO III B Limiti quantitativi annui comunitari di cui all', paragrafo 1, quarto trattino Serbia e Montenegro Categoria Unità Quantitativo 1 tonnellate 2 350 2 tonnellate 2 853 2a tonnellate 645 3 tonnellate 312 5 1 000 pezzi 1 326 6 1 000 pezzi 713 7 1 000 pezzi 386 8 1 000 pezzi 1 109 9 tonnellate 292 15 1 000 pezzi 552 16 1 000 pezzi 279 67 tonnellate 244»
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