Art. 28

Entrata in vigore

In vigore dal 27 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ è applicabile a decorrere dal 27 ottobre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004. Per il Parlamento europeo J. BORRELL FONTELLES Il presidente Per il Consiglio A. NICOLAI Il presidente (1)  GU C 117 del 30.4.2004, pag. 1. (2)  Parere del Parlamento europeo del 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2004. (3)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). (4)  Direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003. (5)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). (6)  Direttiva 80/590/CEE della Commissione, del 9 giugno 1980, relativa alla determinazione del simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 151 del 19.6.1980, pag. 21). Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (7)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento rettificato nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. (8)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (10)  Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15). (11)  In attesa di tale pubblicazione, i richiedenti possono consultare gli «Orientamenti del comitato scientifico per l’alimentazione umana riguardanti la presentazione delle richieste di valutazione della sicurezza per sostanze destinate ad essere impiegate, prima dell’autorizzazione, in materiali a contatto con i prodotti alimentari» — http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out82_en.pdf
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1935:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 28 Regolamento (UE) 2004/1935 — Entrata in vigore | Portale Normativo