Art. 27

Disposizioni transitorie

In vigore dal 27 ott 2004
I materiali e gli oggetti che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 3 dicembre 2004 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2004/1935 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo