Art. 2

In vigore dal 27 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15. (3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35). ALLEGATO Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di ottobre 2004 e di utilizzazione per l'anno 2004: a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 Origine Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004 Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004 Stati Uniti d'America — 99,63 Thailandia 0 (1) 93,14 Australia — 100 Altre origini — 100 b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20 Origine Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004 Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004 Stati Uniti d'America — 94,90 Thailandia — 99,72 Australia — 3,32 Altre origini — 100 c)   rotture di riso del codice NC 1006 40 00 Origine Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004 Thailandia 68,37 Australia 6,81 Guyana 0 Stati Uniti d'America 25 Altre origini 34,36 (1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
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