Art. 2
In vigore dal 27 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.
(3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).
ALLEGATO
Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di ottobre 2004 e di utilizzazione per l'anno 2004:
a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30
Origine
Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004
Stati Uniti d'America
—
99,63
Thailandia
0 (1)
93,14
Australia
—
100
Altre origini
—
100
b) riso semigreggio del codice NC 1006 20
Origine
Percentuale di riduzione del lotto di ottobre 2004
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004
Stati Uniti d'America
—
94,90
Thailandia
—
99,72
Australia
—
3,32
Altre origini
—
100
c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00
Origine
Percentuale finale di utilizzazione del contingente per l'anno 2004
Thailandia
68,37
Australia
6,81
Guyana
0
Stati Uniti d'America
25
Altre origini
34,36
(1) Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
Storico versioni
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