Art. 34
Entrata in vigore
In vigore dal 26 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1o maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.
(3) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(4) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.
(5) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
(6) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(7) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
(8) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.
(9) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.
(10) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(11) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(12) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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