Art. 34

Entrata in vigore

In vigore dal 26 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1o maggio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK (1)  Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97. (3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. (5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. (9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. (10)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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