Art. 34 · Entrata in vigore

Art. 34

Entrata in vigore

In vigore dal 26 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1o maggio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK (1)  Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2)  GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97. (3)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. (4)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15. (5)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43. (6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. (7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (8)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. (9)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. (10)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (12)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.
Storico versioni

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