Art. 2
In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
La presidente
R. VERDONK
(1) Parere reso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 112 del 30.4.2004, pag. 53.
(3) GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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