Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:
In vigore dal 25 ott 2004
1)
All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nello svolgimento dei suoi compiti, il Centro stabilisce contatti adeguati, in special modo con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con autorità pubbliche, con istituti d’istruzione e con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, il Centro garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per la formazione professionale, restando impregiudicate le proprie finalità.».
2)
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. Il Centro comprende:
a)
un consiglio di direzione;
b)
un ufficio di presidenza;
c)
un direttore.
2. Il consiglio di direzione è composto da:
a)
un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
b)
un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
c)
un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;
d)
tre membri in rappresentanza della Commissione.
I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base dell'elenco dei candidati presentato dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.
I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.
L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Centro.
3. Il mandato dei membri del consiglio di direzione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.
4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di due anni rinnovabili.
5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.
6. Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.
7. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.
8. Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, da un coordinatore per ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 5 e da un ulteriore rappresentante dei servizi della Commissione.
9. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, in base alle rispettive competenze, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nelle designazioni di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.
10. Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 7 e 8, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione del Centro tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1.
11. Il calendario annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.
12. Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l’adozione delle decisioni.».
3)
All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il direttore è responsabile della gestione del Centro e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. È il rappresentante legale del Centro.
2. Prepara e organizza i lavori del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza ed assicura la segreteria delle riunioni.».
4)
All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione stabilisce, d'intesa con i servizi della Commissione, le priorità a medio termine e il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità.».
5)
Ogniqualvolta nel presente regolamento appare il termine «consiglio di amministrazione», esso è sostituito da «consiglio di direzione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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