Art. 3
In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1).
(2) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
1)
nell’allegato I sono inserite le seguenti voci:
N. d'ordine
Codice NC (2)
Designazione delle merci
Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato)
Dazio conting.
(%)
«09.0752
ex 0303 50 00
Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale (1)
(3)
44 000
0
09.0754
ex 0303 74 30
Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale (1)
(3)
0
15.6.-31.12.2004
24 800
dal 2005 al 2009:
09.0760
ex 0303 74 30
1.1.-14.2.
7 500
09.0763
ex 0303 74 30
15.6.-30.9.
7 500
09.0778
ex 0303 74 30
1.10.-31.12.
15 500
09.0756
0304 20 75
Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati.
67 000
0
ex 0304 90 22
Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale (1)
(3)
09.0758
ex 1605 20 10
Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi (4)
2 500
0
2)
nell’allegato II sono inserite le seguenti voci:
N. d'ordine
Codici NC
Codici TARIC
«09.0752
ex 0303 50 00
0303500020
09.0754
ex 0303 74 30
0303743011
0303743091
09.0756
ex 0304 90 22
0304902220
09.0758
ex 1605 20 10
1605201020
1605201091
09.0760
ex 0303 74 30
0303743011
0303743091
09.0763
ex 0303 74 30
0303743011
0303743091
09.0778
ex 0303 74 30
0303743011
0303743091»
(1) L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].
(2) Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.
(3) Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
(4) Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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