Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004. Per il Consiglio Il presidente R. VERDONK (1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1). (2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1. ALLEGATO Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue: 1) nell’allegato I sono inserite le seguenti voci: N. d'ordine Codice NC (2) Designazione delle merci Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato) Dazio conting. (%) «09.0752 ex 0303 50 00 Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale (1)  (3) 44 000 0 09.0754 ex 0303 74 30 Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale (1)  (3) 0 15.6.-31.12.2004 24 800 dal 2005 al 2009: 09.0760 ex 0303 74 30 1.1.-14.2. 7 500 09.0763 ex 0303 74 30 15.6.-30.9. 7 500 09.0778 ex 0303 74 30 1.10.-31.12. 15 500 09.0756 0304 20 75 Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati. 67 000 0 ex 0304 90 22 Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale (1)  (3) 09.0758 ex 1605 20 10 Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi (4) 2 500 0 2) nell’allegato II sono inserite le seguenti voci: N. d'ordine Codici NC Codici TARIC «09.0752 ex 0303 50 00 0303500020 09.0754 ex 0303 74 30 0303743011 0303743091 09.0756 ex 0304 90 22 0304902220 09.0758 ex 1605 20 10 1605201020 1605201091 09.0760 ex 0303 74 30 0303743011 0303743091 09.0763 ex 0303 74 30 0303743011 0303743091 09.0778 ex 0303 74 30 0303743011 0303743091» (1)  L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)]. (2)  Cfr. codici Taric di cui all’allegato II. (3)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno. (4)  Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»
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