Art. 2

In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004. Per la Commissione Olli REHN Membro della Commissione (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2004 (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 5). (2)  GU L 122 del 12.5.1999, pag. 24. (3)  GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52. (4)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4). (5)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58). ALLEGATO Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90: 2.   Agenti antiparassitari 2.1.   Agenti attivi contro gli endoparassiti 2.1.7.   Tetraidropirimidine Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione «Morantel Somma di residui che possono essere idrolizzati a N-metil-1,3-propandiamina ed espressi come morantel equivalente Bovini, ovini 100 μg/kg Muscolo 100 μg/kg Grasso 800 μg/kg Fegato 200 μg/kg Rene 50 μg/kg Latte»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1851:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo