Art. 2
In vigore dal 25 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2004 (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 5).
(2) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 24.
(3) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.
(4) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti
2.1.7. Tetraidropirimidine
Sostanze farmacologicamente attive
Residuo marcatore
Specie animale
LMR
Tessuti campione
«Morantel
Somma di residui che possono essere idrolizzati a N-metil-1,3-propandiamina ed espressi come morantel equivalente
Bovini, ovini
100 μg/kg
Muscolo
100 μg/kg
Grasso
800 μg/kg
Fegato
200 μg/kg
Rene
50 μg/kg
Latte»
Storico versioni
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