Art. 4
In vigore dal 21 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
G. ZALM
(1) Parere espresso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 212 del 9.8.1990, pag. 3.
(3) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 25.
(4) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2.
(5) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005
Signor ...
Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1o luglio 2001-30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:
1.
Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.
La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall' del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della compensazione finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all’, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all' del protocollo.
2.
Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all' del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.
Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
Signor ...,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1o luglio 2001-30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:
1.
Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.
La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall' del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all’, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all' del protocollo.
2.
Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all' del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.
La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.».
Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo del Capo Verde e che la Sua lettera e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.
Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.
Per il governo della Repubblica del Capo Verde
Storico versioni
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