Art. 2
Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
In vigore dal 21 ott 2004
—
tonniere con reti a circuizione:
Francia:
19 unitá
Spagna:
18 unitá
—
tonniere con lenze a canna:
Francia:
6 unitá
Spagna:
10 unitá
Portogallo:
2 unitá
—
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna:
52 unitá
Portogallo:
10 unitá
—
pescherecci con palangari di fondo:
Portogallo:
630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente
Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.
Storico versioni
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