Art. 2

In vigore dal 20 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004. Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura (1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17). ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 20 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi (1) Valore forfettario all'importazione 0702 00 00 052 51,7 204 40,9 624 74,2 999 55,6 0707 00 05 052 87,9 999 87,9 0709 90 70 052 80,9 999 80,9 0805 50 10 052 62,4 388 39,2 524 66,0 528 47,9 999 53,9 0806 10 10 052 96,7 400 179,5 999 138,1 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 64,0 400 92,7 404 80,2 512 107,8 720 96,2 800 145,3 804 77,4 999 94,8 0808 20 50 052 95,8 388 105,3 720 75,2 999 92,1 (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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