Art. 2
In vigore dal 20 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg)
Codice NC
Codice paesi terzi (1)
Valore forfettario all'importazione
0702 00 00
052
51,7
204
40,9
624
74,2
999
55,6
0707 00 05
052
87,9
999
87,9
0709 90 70
052
80,9
999
80,9
0805 50 10
052
62,4
388
39,2
524
66,0
528
47,9
999
53,9
0806 10 10
052
96,7
400
179,5
999
138,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90
388
64,0
400
92,7
404
80,2
512
107,8
720
96,2
800
145,3
804
77,4
999
94,8
0808 20 50
052
95,8
388
105,3
720
75,2
999
92,1
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
Storico versioni
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