Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue:

In vigore dal 19 ott 2004
1) Nell’articolo 17 è aggiunto il seguente comma: «Entro i 30 giorni successivi a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo totale dell’aiuto finanziario approvato per l’insieme dei programmi operativi.». 2) Nell’articolo 26, paragrafo 1, la data «1o giugno» è sostituita da «15 novembre». 3) Nell’allegato I, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente: «d) miglioramento della qualità, compreso l’impiego di micelio e piante certificati nonché di sementi delle categorie “sementi di base” e “sementi certificate” di cui alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio (4). 4) Nell’allegato III, parte 3, il punto 3 è soppresso.
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