Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue:
In vigore dal 19 ott 2004
1)
Nell’articolo 17 è aggiunto il seguente comma:
«Entro i 30 giorni successivi a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo totale dell’aiuto finanziario approvato per l’insieme dei programmi operativi.».
2)
Nell’articolo 26, paragrafo 1, la data «1o giugno» è sostituita da «15 novembre».
3)
Nell’allegato I, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
«d)
miglioramento della qualità, compreso l’impiego di micelio e piante certificati nonché di sementi delle categorie “sementi di base” e “sementi certificate” di cui alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio (4).
4)
Nell’allegato III, parte 3, il punto 3 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1813:oj#art-1