Art. 2

In vigore dal 15 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il disposto dell’, punto 3, si applica alle proposte di programma presentate alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (2)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 185/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 4). (3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1). (4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. (5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.».
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