Art. 1
Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue:
In vigore dal 15 ott 2004
1)
All’articolo 3, il testo del secondo paragrafo è soppresso.
2)
È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000. Essi trasmettono alla Commissione il nome dell’autorità o delle autorità designate e tutti i dati necessari per contattarle nonché eventuali successive modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui trattasi, nella forma opportuna.»
.
3)
All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«I programmi sono presentati utilizzando il modulo predisposto dalla Commissione e fornito agli Stati membri.»
4)
All’articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Le attività di informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5) non possono beneficiare degli aiuti previsti nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000.
5)
All’articolo 10, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
«1. Subito dopo aver compilato l'elenco definitivo dei programmi selezionati, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, gli Stati membri informano le organizzazioni interessate dell'esito della domanda presentata. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro 60 giorni di calendario dalla data in cui è stata notificata la decisione della Commissione. Se si tratta di programmi presentati congiuntamente da diverse organizzazioni professionali o interprofessionali in più di uno Stato membro, i contratti vengono stipulati entro un termine di 90 giorni di calendario. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza la previa autorizzazione della Commissione.
2. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione. Essi possono eventualmente modificare alcuni termini dei contratti tipo, al fine di tenere conto di norme nazionali, sempre che ciò non pregiudichi l'applicazione della normativa comunitaria.»
.
6)
Il testo dell’articolo 12 è modificato come segue:
a)
Nel paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Per i programmi pluriennali, la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c), deve essere presentata dopo il completamento di ciascuna fase annua anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento del saldo.»
.
b)
Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i riepiloghi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c).
Due volte l’anno, essi inviano alla Commissione le relazioni trimestrali intermedie necessarie per i pagamenti intermedi a norma del paragrafo 1: la prima e la seconda relazione trimestrale sono trasmesse entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della seconda relazione, la terza e la quarta relazione unitamente ai riepiloghi e alla relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.»
.
7)
All’articolo 14, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni finanziarie in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.»
8)
L’allegato II è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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