Art. 3
In vigore dal 15 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.
ALLEGATO I
(EUR/100 kg)
Contratti pluriennali
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione
Singoli produttori
Grecia
11,20
9,74
8,76
Italia
9,59
8,33
7,50
Portogallo
11,24
9,77
8,79
ALLEGATO II
(EUR/100 kg)
Contratti pluriennali
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione
Singoli produttori
Grecia
9,74
8,46
7,62
Spagna
8,75
7,60
6,84
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1794:oj#art-3