Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. (2)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5. ALLEGATO I (EUR/100 kg) Contratti pluriennali Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione Singoli produttori Grecia 11,20 9,74 8,76 Italia 9,59 8,33 7,50 Portogallo 11,24 9,77 8,79 ALLEGATO II (EUR/100 kg) Contratti pluriennali Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione Singoli produttori Grecia 9,74 8,46 7,62 Spagna 8,75 7,60 6,84
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