Art. 2

In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. (2)  GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 750/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 6). ALLEGATO L’allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato come segue: 1) La colonna 3 è soppressa. 2) Nella sezione «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND», sono considerati centri di intervento per l’orzo i seguenti centri: Land Centro di intervento Brandenburg Brandenburg, Drebkau, Fürstenwalde, Gransee, Herzberg e Niemegk Sachsen Bischofswerda e Eilenburg Sachsen-Anhalt Klötze, Rosslau e Tangermünde 3) Nella sezione «POLSKA», alla voce «Podkarpackie», è soppresso il centro «Krosno».
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