Art. 2
In vigore dal 14 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 750/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 6).
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato come segue:
1)
La colonna 3 è soppressa.
2)
Nella sezione «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND», sono considerati centri di intervento per l’orzo i seguenti centri:
Land
Centro di intervento
Brandenburg
Brandenburg, Drebkau, Fürstenwalde, Gransee, Herzberg e Niemegk
Sachsen
Bischofswerda e Eilenburg
Sachsen-Anhalt
Klötze, Rosslau e Tangermünde
3)
Nella sezione «POLSKA», alla voce «Podkarpackie», è soppresso il centro «Krosno».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:1805:oj#art-2